Depositi carburanti agricoli – Semplificazione adempimenti di prevenzione incendi

La Legge 11/08/2014 nr. 16, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.192 del 20/08/2014 – Suppl. Ordinario n. 72, ed in vigore il 21/08/2014, esonera gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi dall’obbligo delle procedure previste dal regolamento di semplificazione della prevenzioni degli incendi, DPR 151/2011:

Legge 16/2014, Art. 1 bis
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151. 
(omissis)

Per “gasolio agricolo” si intende quello soggetto a regime speciale di tassazione, utilizzato come carburante per i mezzi agricoli o come combustibile per attività strettamente legate all’agricoltura, acquistabile ed utilizzabile solo da parte di imprese agricole nel rispetto di determinate condizioni previste per Legge.

Per questi depositi la Legge esonera dagli adempimenti del DPR 151/2011, ma resta comunque obbligatoria l’applicazione delle disposizioni tecniche di sicurezza e di Prevenzione Incendi, fra le quali il DM 19/03/1990 “Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri” ed il DM 12/09/2003.

Pubblicata la regola tecnica di prevenzione incendi per gli asili nido

In Gazzetta Ufficiale nr. 174 del 29-7-2014 è stata pubblicato il Decreto 16.07.2014 ”Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.

Gli asili nido sono in ogni caso assoggettati, come ogni altro luogo di lavoro e/o destinato all’accesso di pubblico o utenza, alla Normativa generale in materia sicurezza, con, in aggiunta, gli adempimenti previsti dall’art. 4 del DPR 151/2011 per quelli con oltre 30 persone presenti.
Ciò detto, i tempi per l’adeguamento previsti in stretta relazione al nuovo DM sono i seguenti:

  • entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;
  • entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;
  • entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.

Il Decreto è scaricabile qui.

Pubblicata la regola tecnica per l’attivita’ di demolizione veicoli

Tale attività era già presente nel DPR 151/2011 del 01/08/2011 ”Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″. Il Decreto pubblicato ne specifica le disposizioni tecniche.

Decreto del Ministro dell’Interno 1 luglio 2014 ”Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²”.

La superficie di riferimento per l’applicazione della Norma è quella complessiva, risultante dalla somma di tutte le superfici dell’attività (depositi, servizi, somma delle superfici dei piani degli edifici presenti).

Il Decreto è scaricabile qui.