Depositi carburanti agricoli – Semplificazione adempimenti di prevenzione incendi

La Legge 11/08/2014 nr. 16, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.192 del 20/08/2014 – Suppl. Ordinario n. 72, ed in vigore il 21/08/2014, esonera gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi dall’obbligo delle procedure previste dal regolamento di semplificazione della prevenzioni degli incendi, DPR 151/2011:

Legge 16/2014, Art. 1 bis
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151. 
(omissis)

Per “gasolio agricolo” si intende quello soggetto a regime speciale di tassazione, utilizzato come carburante per i mezzi agricoli o come combustibile per attività strettamente legate all’agricoltura, acquistabile ed utilizzabile solo da parte di imprese agricole nel rispetto di determinate condizioni previste per Legge.

Per questi depositi la Legge esonera dagli adempimenti del DPR 151/2011, ma resta comunque obbligatoria l’applicazione delle disposizioni tecniche di sicurezza e di Prevenzione Incendi, fra le quali il DM 19/03/1990 “Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri” ed il DM 12/09/2003.

Bookmark the permalink.

I commenti sono chiusi