Depositi carburanti agricoli – Semplificazione adempimenti di prevenzione incendi

La Legge 11/08/2014 nr. 16, pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.192 del 20/08/2014 – Suppl. Ordinario n. 72, ed in vigore il 21/08/2014, esonera gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi dall’obbligo delle procedure previste dal regolamento di semplificazione della prevenzioni degli incendi, DPR 151/2011:

Legge 16/2014, Art. 1 bis
Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, ai sensi dell’articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151. 
(omissis)

Per “gasolio agricolo” si intende quello soggetto a regime speciale di tassazione, utilizzato come carburante per i mezzi agricoli o come combustibile per attività strettamente legate all’agricoltura, acquistabile ed utilizzabile solo da parte di imprese agricole nel rispetto di determinate condizioni previste per Legge.

Per questi depositi la Legge esonera dagli adempimenti del DPR 151/2011, ma resta comunque obbligatoria l’applicazione delle disposizioni tecniche di sicurezza e di Prevenzione Incendi, fra le quali il DM 19/03/1990 “Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori – distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri” ed il DM 12/09/2003.

Guida agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

La legge nr. 147 del 27/12/2013 ha  prorogato la detrazione  fiscale per gli interventi di riqualificazione  energetica degli edifici.

L’agevolazione è stata confermata nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014, ed è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la detrazione è pari a:

  • 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015;
  • 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016;

La guida è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate a questo link.

 

Sicurezza sul lavoro – Decreto Interministeriale Palchi e Fiere

E’ stato pubblicato il Decreto del 22/07/2014 (Gazzetta Ufficiale 183 dell’8/8/2014). Il provvedimento (regolamento ministeriale) ha entrata in vigore immediata.

La norma prevede modalità specifiche di attuazione della vigente normativa in materia di sicurezza del lavoro (D.Lgs 81/08) alla luce delle particolari modalità operative tipiche del settore dello spettacolo.
Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro della Salute, sono state individuate(ex articolo 88, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013), le disposizioni che si applicano “agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”.

Il testo si divide in due parti:
-Capo I la prima specificamente dedicata a Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali
-Capo II la seconda dedicata unicamente a manifestazioni fieristiche.

Le norme di dettaglio tengono conto delle peculiari caratteristiche del settore ossia:
particolari esigenze dello specifico settore:
a) compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, 2con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.

I punti di maggior rilievo sono i seguenti:

  • riconoscimento di procedure di qualifica tecnico professionale differenti rispetto agli schemi ordinari, in particolare per le aziende straniere;
  • individuazione precisa ed analitica delle fattispecie coinvolte alle quali si applicano le regole del Decreto Palchi e del titolo IV del D.Lgs 81/08 (normativa cantieri) e conseguente loro esclusione dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri (Titolo VI D.Lgs 81/08)
  • individuazione della formzione necessaria per gli operatori coinvolti dai montaggi e smontaggi
  • indicazione esplicita della possibilità di utilizzare le strutture stesse come supporto (opera provvisionale) per i lavoratori
  • possibilità di sostituire la recinzione delle aree interessate con opportuna sorvegilanza
  • esclusione dall’applicazione di molte norme del titolo IV ai cantieri interessati dal Decreto Palchi.

Il Decreto è scaricabile qui.

Novita’ in materia di tracciabilita’ dei rifiuti (sistema “SISTRI”)

l D.M. 17/12/2009 ha istituito il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (c.d. “SISTRI”) con l’obiettivo di:

  • sostituire progressivamente la gestione cartacea dei rifiuti a oggi effettuata tramite formulari di identificazione e registri di carico e scarico;
  • abolire la presentazione del MUD;

Il recente DM 126 del 24/04/2014 (G.U. 99 del 30 aprile 2014), in vigore dallo scorso 25 aprile, ha stabilito che i soggetti obbligati alla iscrizione al SISTRI sono:

  1. gli Enti e le Imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli Enti e le Imprese di cui all’art.2135 cod.civ. che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art.183, co.1, lettera pp) del D.Lgs. n.152/06;
  2. gli Enti e le Imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all’art.184, co.3, lett. b), c), d), e), f) ed h) D.Lgs. n.152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
  3. gli Enti e le Imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all’art.183, co.1, lett. a) D.Lgs. n.152/06;
  4. gli Enti e le Imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
  5. gli Enti e le Imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al D.Lgs. n.4/12, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli Enti e delle Imprese iscritti alla sezione speciale “Imprese agricole” del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell’art.183, co.1, lett. pp) D.Lgs. n.152/06;

Sostanzialmente, quindi, sono soggetti all’obbligo del SISTRI gli Enti e le Aziende:

  • produttori iniziali di rifiuti speciali;
  • con più di dieci dipendenti;

E’ da segnalare l’esclusione dall’obbligo del SISTRI per le Imprese fino a 10 dipendenti, salvo i casi particolari indicati dalla Normativa.

In deroga a tale principio generale l’obbligo vige, senza limiti dimensionali, per tutte le Imprese che trattano i rifiuti urbani in Campania.

Ciò detto, vi è l’esonero all’iscrizione per le Imprese agricole e quelle produttrici iniziali di rifiuti da attività di pesca professionale e acquacoltura, se conferiscono i rifiuti pericolosi nei circuiti organizzati di raccolta, anche se con un numero di dipendenti maggiore di 10.

Sintesi degli adempimenti necessari

Operativamente i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI devono:

      1. iscriversi al sistema e versare il contributo annuale;
      2. dotarsi di una chiavetta USB, utilizzata per l’accesso in sicurezza al proprio account per l’invio dei dati e contenente le credenziali del gestore dei rifiuti (firme digitali);
      3. istallare su ogni automezzo utilizzato per il trasporto dei rifiuti, nel caso di imprese iscritte all’albo nazionale gestori ambientali, un dispositivo elettronico di controllo definito “black box”, utilizzato per monitorare il percorso effettuato dal mezzo di trasporto.
      4. Quanto al contributo annuale 2014, il citato D.M. ha stabilito la scadenza allo scorso 30 giugno 2014.

I dispositivi USB necessari possono essere ritirati presso la Camera di Commercio competente, ovvero la Camera di Commercio della provincia dove è ubicata la propria sede legale. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.
Per le imprese di trasporto iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali è competente la Sezione regionale o provinciale dell’Albo.

Pubblicata la regola tecnica di prevenzione incendi per gli asili nido

In Gazzetta Ufficiale nr. 174 del 29-7-2014 è stata pubblicato il Decreto 16.07.2014 ”Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.

Gli asili nido sono in ogni caso assoggettati, come ogni altro luogo di lavoro e/o destinato all’accesso di pubblico o utenza, alla Normativa generale in materia sicurezza, con, in aggiunta, gli adempimenti previsti dall’art. 4 del DPR 151/2011 per quelli con oltre 30 persone presenti.
Ciò detto, i tempi per l’adeguamento previsti in stretta relazione al nuovo DM sono i seguenti:

  • entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 per i seguenti punti del Titolo III: 13.1; 13.2; 13.3; 13.4 e 13.5, limitatamente ai punti 3.5, 6, 7.2, 9, 10, 11, 12;
  • entro due anni dal termine previsto alla lettera a) per il punto 13.5 del Titolo III, limitatamente ai punti 3.3, 7.3 e 8;
  • entro 5 anni dal termine previsto alla lettera a) per i restanti punti del 13.5 del Titolo III.

Il Decreto è scaricabile qui.

Aggiornamento della classificazione sismica della Regione Toscana

La Regione Toscana con Deliberazione GRT nr. 421 del 26/05/2014, pubblicata sul BURT Parte Seconda n. 22 del 04.06.2014, ha approvato un aggiornamento della classificazione sismica regionale.

L’aggiornamento dell’elenco di classificazione sismica è stato necessario in conseguenza della fusione di 14 comuni toscani, con istituzione dal 01/01/2014 di 7 nuove amministrazioni comunali.
La classificazione segue, inoltre, i criteri nazionali di stima della pericolosità sismica (O.P.C.M. 3519/2006 ed NTC 2008), già recepiti dal 2012 nella classificazione sismica regionale, per la determinazione puntuale di tale parametro (approccio “sito-dipendente”), permettendo in tal modo di discriminare a livello regionale le aree a maggior pericolosità sismica.

Il documento è scaricabile qui.

Sole radiazioni ultraviolette e prevenzione salute Approfondimento Arpa Veneto

Raggi solari e salute: quali i rischi? “Ogni individuo è soggetto a una esposizione a valori più o meno intensi di radiazioni Uv, generate prevalentemente dal sole, ma anche da sorgenti artificiali come le apparecchiature utilizzate per l’abbronzatura a fini estetici. L’esposizione ai raggi Uv ha effetti positivi sulla salute umana ma può anche essere causa di effetti negativi, più o meno gravi, dall’arrossamento della cute, alle lesioni oculari, ai tumori maligni. È importante quindi informarsi e cautelarsi per sfruttare al meglio i benefici, tutelandosi dai possibili danni”.

Queste alcune delle indicazioni contenute nell’intervista che Arpa Veneto ha realizzato con Laura Maria Belleri e Giuseppe Lorenzetto della sezione provinciale Arpav Vicenza, referenti per il monitoraggio delle radiazioni Uv.

Un concetto importante da acquisire, ha spiegato Giuseppe Lorenzetto, è che l’intensità della componente ultravioletta nei raggi solari non è sempre costante ma varia a seconda dell’ora della giornata e della stagione (più è alto il sole nel cielo e più forte è l’incidenza della radiazione UV), della latitudine e altitudine, delle condizioni meteorologiche, dello strato di ozono nell’atmosfera e dalla riflessione al suolo.

Per aiutare i cittadini a capire quali sono i momenti di massima intensità l’Arpav già dal 2011 ha realizzato un servizio di monitoraggio dell’Uv index, indice universale della radiazione Uv solare, rilevato tramite due radiometri installati presso la sede Arpav di Vicenza. I dati rilevati dalla strumentazione sono elaborati e restituiti al pubblico attraverso un grafico di semplice lettura che indica quali momenti della giornata siano più sicuri per esporsi al sole, quando è necessario che le persone più fragili (quelle con pelle e occhi chiari, o i bambini) prendano precauzioni, e quando è consigliabile a chiunque di evitare l’esposizione.

Esporsi per troppo tempo e nei momenti di massima intensità vuol dire correre il rischio di provocare danni alla nostra salute, prima di tutto, spiega Laura Belleri, gli effetti sono sulla pelle e variano a seconda dell’esposizione a raggi UvB che in eccesso provocano eritema, arrossamenti, disidratazione e ispessimento della pelle e ai raggi UvA che invece provocano la formazione di rughe, rilassamento cutaneo e macchie solari.

D’altro canto va ricordato che invece un’esposizione equilibrata a raggi solari è necessaria all’organismo per la produzione di vitamina D, un sano sviluppo dello scheletro e una buona protezione per malattie come l’osteoporosi o il trattamento di alcune patologie cutanee.

In conclusione quindi queste le regole da rispettare per non correre rischi. “Innanzitutto” – risponde Laura Belleri- “è bene informarsi sui valori di Uv-index presenti, perché anche in giornate parzialmente coperte o ventilate, in cui il sole può sembrare meno forte, la radiazione Uv può rimanere molto intensa. Va comunque evitata l’esposizione nelle ore dalle 12 alle 16, in cui è preferibile ricercare posti riparati e all’ombra. Anche nelle altre ore è comunque bene limitare l’esposizione, ad esempio utilizzando un ombrellone.

Si consiglia inoltre di usare, rinnovando l’applicazione a intervalli regolari e dopo il bagno, creme con filtri solari a ampio spettro con un fattore di protezione solare (Spf) superiore a 15; la crema va utilizzata sia al mare che in montagna, dove i raggi solari sono più intensi e vengono riflessi dalla neve. La crema solare va applicata anche sotto l’ombrellone ed in acqua dove arrivano rispettivamente il 50% ed il 90% dei raggi solari. Particolare attenzione va poi rivolta alla protezione dei bambini, evitando l’esposizione solare per quelli con meno di 6 mesi di vita.

Anche la protezione degli occhi non va trascurata, utilizzando occhiali che filtrino le radiazioni UV-B e UV-A. Gli occhiali dovrebbero sempre riportare una indicazione della categoria di protezione fornita: per un uso generico, è consigliabile la 3, mentre per attività caratterizzate da forti esposizioni (come su suoli innevati, ad alto potere riflettente), è raccomandata la categoria. Infine gli occhiali dovrebbero proteggere anche dall’esposizione laterale.Quanto agli indumenti, soprattutto per i bambini con cute e occhi chiari e capelli biondi o rossi, si raccomanda di utilizzare maglietta e cappello a tesa larga,”

Pubblicata la regola tecnica per l’attivita’ di demolizione veicoli

Tale attività era già presente nel DPR 151/2011 del 01/08/2011 ”Regolamento recante semplificazione della disciplina dei pro-cedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″. Il Decreto pubblicato ne specifica le disposizioni tecniche.

Decreto del Ministro dell’Interno 1 luglio 2014 ”Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²”.

La superficie di riferimento per l’applicazione della Norma è quella complessiva, risultante dalla somma di tutte le superfici dell’attività (depositi, servizi, somma delle superfici dei piani degli edifici presenti).

Il Decreto è scaricabile qui.